§ 51.5.16 – L. 22 maggio 1989, n. 198.
Pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni tributarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:22/05/1989
Numero:198


Sommario
Art. 1.      1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli artt. 127, 128, 129 e 130 del Codice di procedura civile
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 51.5.16 – L. 22 maggio 1989, n. 198.

Pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni tributarie.

(G.U. 30 maggio 1989, n. 124).

 

     Art. 1.

     1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli artt. 127, 128, 129 e 130 del Codice di procedura civile.

     2. Nel primo comma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'art. 128" sono soppresse.

     3. L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.

     4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.