| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 51. Giustizia | 
| Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale | 
| Data: | 20/06/1994 | 
| Numero: | 399 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla [...] | 
| Art. 2. [2] | 
| Art. 3. 1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. [...] | 
| Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 51.4.71 – D.L. 20 giugno 1994, n. 399. [1]
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
(G.U. 22 giugno 1994, n. 144).
     1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del 
     1. Dopo l'art. 12-quinquies del 
(Omissis).
     1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2] Articolo modificato dalla