§ 51.4.U - Legge 12 febbraio 1975, n. 6.
Norme in tema di liberazione condizionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:12/02/1975
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Competenza
Art. 2.  Procedimento
Art. 3.  Minorenni
Art. 4.  Nuova istanza di liberazione condizionale
Art. 5.  Revoca
Art. 6.  Norma transitoria
Art. 7.  Efficacia della legge
Art. 8.  Entrata in vigore della legge


§ 51.4.U - Legge 12 febbraio 1975, n. 6. [1]

Norme in tema di liberazione condizionale.

(G.U. 15 febbraio 1975, n. 44)

 

     Art. 1. Competenza

     La liberazione condizionale è chiesta alla corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

 

          Art. 2. Procedimento

     La corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

 

          Art. 3. Minorenni

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla corte d'appello la sezione della corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

     Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'art. 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

 

          Art. 4. Nuova istanza di liberazione condizionale

     Se la liberazione condizionale è negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la corte d'appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

     Se trattasi di condannato all'ergastolo, l'istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

     Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

 

          Art. 5. Revoca

     La liberazione condizionale nei casi previsti dall'art. 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente art. 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

 

          Art. 6. Norma transitoria

     Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

 

          Art. 7. Efficacia della legge

     Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

          Art. 8. Entrata in vigore della legge

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.