§ 51.3.1L - Legge 8 luglio 1980, n. 319.
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:08/07/1980
Numero:319


Sommario
Art. 1.  Classificazione dei compensi
Art. 2.  Onorari fissi e variabili
Art. 3.  Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Art. 4.  Onorari commisurati al tempo
Artt. 5. - 14.  [5]


§ 51.3.1L - Legge 8 luglio 1980, n. 319.

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(G.U. 15 luglio 1980, n. 192)

 

     Art. 1. Classificazione dei compensi [1]

 

          Art. 2. Onorari fissi e variabili [2]

 

          Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili [3]

 

          Art. 4. Onorari commisurati al tempo

     Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

     La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000 [4].

     L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

     L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

     Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

     Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

     Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

 

          Artt. 5. - 14. [5]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2002.

[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2002.

[3] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2002.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio 2025, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

[5] Articoli abrogati dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2002.