Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 532 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche in materia penale |
Art. 8. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge |
Art. 9. Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di [...] |
§ 51.3.14 - L. 8 agosto 1977, n. 532.
Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.
(G.U. 20 agosto 1977, n. 226).
Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche in materia penale.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'art. 432 del codice di procedura penale.
[1] Sostituisce l'art. 56 del
[2] Sostituisce il comma 2, art. 58 del
[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 67 del
[4] Sostituisce il primo comma dell'art. 380 del Codice di procedura civile.
[5] Sostituisce l'art. 76 del
[6] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 132 del Codice di procedura civile.