§ 51.3.d - Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:14/07/1950
Numero:581


Sommario
Art. 1.  Ratifica.
Art. 2.  Termine per la proposizione del regolamento di competenza.
Art. 3.  Riassunzione della causa.
Art. 4.  Ordinanza sulla ricusazione.
Art. 5.  Separazione di cause.
Art. 6.  Procura al difensore.
Art. 7.  Forma della domanda.
Art. 8.  Termini per comparire.
Art. 9.  Nullità della citazione.
Art. 10.  Costituzione delle parti.
Art. 11.  Abrogazione di articoli.
Art. 12.  Ordinanze del giudice istruttore.
Art. 13.  Controllo del collegio sulle ordinanze.
Art. 14.  Forma della trattazione.
Art. 15.  Mancata comparizione delle parti.
Art. 16.  Precisazione e modificazione delle conclusioni.
Art. 17.  Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.
Art. 18.  Provvedimenti del giudice istruttore.
Art. 19.  Rimessione al collegio.
Art. 20.  Comparse conclusionali e memorie.
Art. 21.  Chiamata di un terzo per ordine del giudice.
Art. 22.  Condanna generica - Provvisionale.
Art. 23.  Disciplina dei provvedimenti del collegio.
Art. 24.  Ulteriore istruzione della causa.
Art. 25.  Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali.
Art. 26.  Integrazione dei provvedimenti istruttori.
Art. 27.  Contumacia del convenuto.
Art. 28.  Rimessione in termini del contumace.
Art. 29.  Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
Art. 30.  Mancata prosecuzione o riassunzione.
Art. 31.  Estinzione del processo per inattività delle parti.
Art. 32.  Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza.
Art. 33.  Procedimento davanti al pretore e al conciliatore.
Art. 34.  Effetti della riforma o della cassazione.
Art. 35.  Appellabilità delle sentenze.
Art. 36.  Eccezioni e prove nuove in appello.
Art. 37.  Improcedibilità dell'appello.
Art. 38.  Provvedimenti dell'istruttore d'appello.
Art. 39.  Rimessione al primo giudice.
Art. 40.  Provvedimenti sull'istruzione in appello.
Art. 41.  Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d'appello.
Art. 42.  Ricorso per cassazione. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.
Art. 43.  Sospensione del processo di merito.
Art. 44.  Sospensione dell'esecuzione.
Art. 45.  Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro.
Art. 46.  Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
Art. 47.  Procedimenti esecutivi.
Art. 48.  Piccola espropriazione mobiliare.
Art. 49.  Riassunzione dei processi esecutivi.
Art. 50.  Disciplina dei sequestri.
Art. 51.  Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio.
Art. 52.  Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge.


§ 51.3.d - Legge 14 luglio 1950, n. 581.

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

(G.U. 16 agosto 1950, n. 186).

 

     Art. 1. Ratifica.

     Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2. Termine per la proposizione del regolamento di competenza.

     Il testo dell'art. 47 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 47. (Procedimento del regolamento di competenza). - L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

     "Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

     "La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

     "Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

     "Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti".

 

          Art. 3. Riassunzione della causa.

     Il testo dell'art. 50 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 50. (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

     "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".

 

          Art. 4. Ordinanza sulla ricusazione.

     Il testo dell'art. 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

     "La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

     "L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

     "Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".

 

          Art. 5. Separazione di cause.

     Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 103. (Litisconsorzio facoltativo). - Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

     "Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza".

     "Art. 104. (Pluralità di domande contro la stessa parte). - Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

     "E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente".

 

          Art. 6. Procura al difensore.

     Il testo dell'art. 125 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

     "La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

     "La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale".

 

          Art. 7. Forma della domanda.

     Il testo dell'art. 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 163. (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

     "Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

     "L'atto di citazione deve contenere:

     1°) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

     2°) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistano. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

     3°) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

     4°) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

     5°) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

     6°) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

     7°) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis.

     "L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli art. 137 e seguenti".

 

          Art. 8. Termini per comparire.

     Tra l'art. 163 e l'art. 164 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

     "Art. 163 bis. (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

     di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

     di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

     di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

     di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

     di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'art. 150.

     "Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

     "Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente".

 

          Art. 9. Nullità della citazione.

     Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 164. (Nullità della citazione). - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

     "La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".

 

          Art. 10. Costituzione delle parti.

     Il testo degli articoli 165, 166, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

     "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione".

     "Art. 166. (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".

     "Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

     "Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".

     "Art. 168 bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

     "La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

     "Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

     "Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

     "In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione".

     "Art. 169. (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

     "Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale".

     "Art. 171. (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.

     "Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

     "La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".

 

          Art. 11. Abrogazione di articoli.

     Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

 

          Art. 12. Ordinanze del giudice istruttore.

     L'art. 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 177. (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

     "Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

     "Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

     1°) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

     2°) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

     3°) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente;

     4°) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente".

 

          Art. 13. Controllo del collegio sulle ordinanze.

     Il testo dell'art. 178 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 178. (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

     "Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

     "Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

     "Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

     "Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

     "Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279 quarto comma, e dell'art. 280.

     "Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

     "L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".

 

          Art. 14. Forma della trattazione.

     Il testo dell'art. 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 180. (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.

     "Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".

 

          Art. 15. Mancata comparizione delle parti.

     Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 181. (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

     "Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

 

          Art. 16. Precisazione e modificazione delle conclusioni.

     Il testo dell'art. 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 183. (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.

     "Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".

 

          Art. 17. Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.

     Il testo dell'art. 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 184. (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore). - Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge".

 

          Art. 18. Provvedimenti del giudice istruttore.

     Il testo dell'art. 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore). - Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

     "Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

     "Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

     "Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza del predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178.

     "Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo".

 

          Art. 19. Rimessione al collegio.

     Il testo dell'art. 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 189. (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.

     "La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".

 

          Art. 20. Comparse conclusionali e memorie.

     Il testo dell'art. 190 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 190. (Comparse conclusionali e memorie). - Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

     "Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

     "Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

     "Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

     "Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'art. 70".

 

          Art. 21. Chiamata di un terzo per ordine del giudice.

     Il testo dell'art. 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 270. (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

     "Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo".

 

          Art. 22. Condanna generica - Provvisionale.

     Il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 278. (Condanna generica - Provvisionale). - Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

     "In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova".

 

          Art. 23. Disciplina dei provvedimenti del collegio.

     Il testo dell'art. 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 279. (Forma dei provvedimenti del collegio). - Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

     "Il collegio pronuncia sentenza:

     1°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

     2°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

     3°) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

     4°) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

     5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

     "I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

     "I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salva che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

     "L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza".

 

          Art. 24. Ulteriore istruzione della causa.

     Il testo dell'art. 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 280. (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.

     "Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176, secondo comma.

     "Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".

 

          Art. 25. Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali.

     L'art. 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 26. Integrazione dei provvedimenti istruttori.

     Il testo dell'art. 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 289. (Integrazione dei provvedimenti istruttori). - I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

     "L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere".

 

          Art. 27. Contumacia del convenuto.

     Il testo dell'art. 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 291. (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

     "Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

     "Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo".

 

          Art. 28. Rimessione in termini del contumace.

     Il testo dell'art. 294 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 294. (Rimessione in termini). - Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che in costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

     "Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

     "I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

     "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altri parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite".

 

          Art. 29. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.

     Il testo dell'art. 297 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 297. (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.

     "Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

     "L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

     "Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice".

 

          Art. 30. Mancata prosecuzione o riassunzione.

     Il testo dell'art. 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 305. (Mancata prosecuzione o riassunzione). - Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".

 

          Art. 31. Estinzione del processo per inattività delle parti.

     Il testo dell'art. 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 307. (Estinzione del processo per inattività delle parti). - Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

     "Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

     "Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

     "L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".

 

          Art. 32. Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza.

     Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 308. (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza).- L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

     "Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie".

     "Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".

 

          Art. 33. Procedimento davanti al pretore e al conciliatore.

     Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 313. (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre la indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

     "Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

     "Negli altri casi si applicano i termini di cui all'art. 163 bis, ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

     "Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva".

     "Art. 317. (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

     "Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 178".

 

          Art. 34. Effetti della riforma o della cassazione.

     Il testo dell'art. 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 336. (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

     "La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

 

          Art. 35. Appellabilità delle sentenze.

     Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 339 (Appellabilità delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

     "E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114.

     "Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza".

     "Art. 340. (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

     "Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

     "La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello".

 

          Art. 36. Eccezioni e prove nuove in appello.

     Il testo dell'art. 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 345. (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

     "Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio".

 

          Art. 37. Improcedibilità dell'appello.

     Il testo dell'art. 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 348. (Improcedibilità dell'appello). - Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benchè si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

     "L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza".

 

          Art. 38. Provvedimenti dell'istruttore d'appello.

     Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 350. (Attività dell'istruttore). - All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

     "Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma.

     "Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

     "Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357".

     "Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

     "La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

     "Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sè, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357".

 

          Art. 39. Rimessione al primo giudice.

     Il testo dell'art. 353 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 353. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza). - Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

     "Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

     "Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

     "La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo".

 

          Art. 40. Provvedimenti sull'istruzione in appello.

     Il testo dell'art. 356 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 356. (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

     "Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione".

 

          Art. 41. Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d'appello.

     Il testo dell'art. 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 357. (Reclamo contro ordinanze). - Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.

     "Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perchè il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

     "La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile".

 

          Art. 42. Ricorso per cassazione. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

     Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

     1°) per motivi attinenti alla giurisdizione;

     2°) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

     3°) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

     4°) per nullità della sentenza o del procedimento;

     5°) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

     "Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".

     "Art. 361. (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

     "Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

     "La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso".

 

          Art. 43. Sospensione del processo di merito.

     Il testo dell'art. 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 367. (Sospensione del processo di merito). - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

     "Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza".

 

          Art. 44. Sospensione dell'esecuzione.

     Il testo dell'art. 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

     "L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione".

 

          Art. 45. Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro.

     Il testo dell'art. 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 454. (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".

 

          Art. 46. Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

     Il testo dell'art. 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 457. (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

     "Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".

 

          Art. 47. Procedimenti esecutivi.

     Il testo dell'art. 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 494. (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). - Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.

     "All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

     "Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi".

 

          Art. 48. Piccola espropriazione mobiliare.

     Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 525. (Condizioni e tempo dell'intervento). - Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

     "Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

     "Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529".

     "Art. 530. (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

     "All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

     "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

     "Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

     "Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".

 

          Art. 49. Riassunzione dei processi esecutivi.

     Il testo dell'articolo 627 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 627. (Riassunzione). - Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione".

 

          Art. 50. Disciplina dei sequestri.

     Il testo degli articoli 672, 673, 677, 678, 680 e 681 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 672. (Sequestro anteriore alla causa). - L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

     "Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

     "Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

     "Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato".

     "Art. 673. (Sequestro in corso di causa). - Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

     "Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

     "Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

     "Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

     "Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente".

     "Art 677. (Esecuzione del sequestro giudiziario). - Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

     "L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore.

     "Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

     "Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211".

     "Art. 678. (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

     "Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

     "Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione".

     "Art. 680. (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa). - Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

     "Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

     "Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

     "Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

     "Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro".

     "Art. 681. (Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa). - Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

     "Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

     "Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

 

          Art. 51. Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio.

     Il testo dell'art. 739 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 739. (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

     "Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

     "Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".

     Dopo l'art. 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 742 bis. (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

 

          Art. 52. Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

     La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.