Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 12/05/1949 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000 |
Art. 2. Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura [...] |
§ 51.3.8 - L. 12 maggio 1949, n. 273
Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
(G.U. 11 giugno 1949, n. 133).
Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.
Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.
Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.
I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2000.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.