Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 09/10/1967 |
Numero: | 943 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale [...] |
Art. 2. Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti [...] |
Art. 3. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. |
§ 51.2.27 - Legge 9 ottobre 1967, n. 943.
Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.
(G.U. 26 ottobre 1967, n. 268)
Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio
I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.
Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regio
Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato art. 14 del regio
L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno [2] .
L'ultimo comma dell'art. 14 del regio
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
TABELLA
(Omissis)
[1] Comma abrogato, nella parte in cui si riferisce ai magistrati, dall'art. 8 della
[2] Comma abrogato, nella parte in cui si riferisce ai magistrati, dall'art. 8 della