| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 51. Giustizia | 
| Capitolo: | 51.2 giustizia militare | 
| Data: | 29/03/1949 | 
| Numero: | 164 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali [...] | 
| Art. 2. Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale [...] | 
| Art. 3. Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello [...] | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949 | 
§ 51.2.e - Legge 29 marzo 1949, n. 164. [1]
Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.
(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).
     L'efficacia delle norme contenute nel 
Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.
     A modifica di quanto previsto dall'art. 13 del 
Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del