§ 51.1.9 - Legge 5 giugno 1989, n. 219.
Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.1 giustizia costituzionale
Data:05/06/1989
Numero:219


Sommario
Art. 1.      1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri [...]
Art. 2.      1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 [...]
Art. 3.      1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento [...]
Art. 4.      1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera [...]
Art. 5.      1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al [...]
Art. 6.      1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo [...]
Art. 7.      1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti
Art. 8.      1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare [...]
Art. 9.      1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi
Art. 10.      1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e [...]
Art. 11.      1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di [...]
Art. 12.      1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi [...]
Art. 13.      1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 18.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.1.9 - Legge 5 giugno 1989, n. 219.

Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

(G.U. 6 giugno 1989, n. 130).

 

 

Capo I

NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

 

     Art. 1.

     1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

     2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

     3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

     4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

     5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

 

          Art. 2.

     1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo. 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

     2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

 

          Art. 3.

     1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

     2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

     3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

 

          Art. 4.

     1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

     2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro nè parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

 

Capo II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

 

          Art. 5.

     1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

     2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

     3. Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

     4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.

 

          Art. 6.

     1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

     2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

 

          Art. 7.

     1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

     2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonchè quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

     3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione della carica.

     4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

     5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

     6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.

 

          Art. 8.

     1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

     2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

     3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

     4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

     5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

 

          Art. 9.

     1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

     2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

     3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

 

          Art. 10.

     1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

     2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

 

          Art. 11.

     1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

     2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

     3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

 

          Art. 12.

     1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonchè di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

     2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.

 

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 (Compimento degli atti di indagine). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonchè alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio".

 

          Art. 14.

     1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Art. 23 (Poteri della Corte costituzionale). - 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1".

 

          Art. 15.

     1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria".

     2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: "dagli articoli 90 e 96" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 90".

     3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

 

          Art. 16.

     1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1".

 

          Art. 17.

     1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Art. 30 (Giudizi civili o amministrativi). - 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1".

 

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

 

          Art. 18.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.