Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.1 giustizia costituzionale |
Data: | 10/05/1978 |
Numero: | 170 |
Sommario |
Artt. 1. – 8. [1] |
Art. 9. Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. E' altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile [...] |
Art. 10. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria |
Art. 11. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti [...] |
Art. 12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 51.1.8 - Legge 10 maggio 1978, n. 170.
Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.
(G.U. 13 maggio 1978, n. 131)
Gli articoli da 1 a 16 compreso della
NORME TRANSITARIE E FINALI
Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articoli abrogati dall'art. 1 del