§ 51.1.8 - Legge 10 maggio 1978, n. 170.
Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.1 giustizia costituzionale
Data:10/05/1978
Numero:170


Sommario
Artt. 1. – 8.  [1]
Art. 9.      Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. E' altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile [...]
Art. 10.      Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria
Art. 11.      Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.1.8 - Legge 10 maggio 1978, n. 170.

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.

(G.U. 13 maggio 1978, n. 131)

 

 

     Artt. 1. – 8. [1]

 

          Art. 9.

     Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. E' altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

NORME TRANSITARIE E FINALI

 

          Art. 10.

     Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

 

          Art. 11.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articoli abrogati dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496.