Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 19/11/1956 |
Numero: | 1305 |
Sommario |
Art. unico. A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice referendari; essi hanno voto deliberativo negli [...] |
§ 50.3.19 – L. 19 novembre 1956, n. 1305.
Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(G.U. 27 novembre 1956, n. 300).
A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.
Vice referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.
Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario [1].
[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della