| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 50. Giurisdizione | 
| Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa | 
| Data: | 19/03/1952 | 
| Numero: | 161 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente motivazione | 
| Art. 2. I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 [...] | 
§ 50.2.1b - Legge 19 marzo 1952, n. 161.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
(G.U. 29 marzo 1952, n. 76).
     Il 
Articolo 3 - E' soppresso.
     I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della