§ 50.2.16 - Legge 30 novembre 1950, n. 996.
Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:30/11/1950
Numero:996


Sommario
Art. unico.      I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi


§ 50.2.16 - Legge 30 novembre 1950, n. 996.

Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

(G.U. 22 dicembre 1950, n. 293)

 

 

     Art. unico.

     I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi.