| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie | 
| Data: | 05/10/1991 | 
| Numero: | 375 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma | 
| Art. 3. 1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola "... stabilimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)" | 
| Art. 4. 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)" | 
| Art. 5. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi | 
| Art. 6. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma | 
| Art. 7. 1. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "le misure di cui", le parole "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole [...] | 
| Art. 8. 1. Il capitolo II dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto | 
| Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 4.9.23 - D.M. 5 ottobre 1991, n. 375. [1]
Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
(G.U. 27 novembre 1991, n. 278).
     1. Il comma 2 dell'art. 6 del 
(Omissis).
     1. All'art. 6 del 
(Omissis).
     1. Al comma 2 dell'art. 14 del 
     1. Al comma 1 dell'art. 16 del 
     1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del 
(Omissis).
     1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del 
(Omissis).
     1. Al comma 4 dell'art. 24 del 
     1. Il capitolo II dell'allegato C del 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Emanato dal Ministro della Sanità.