§ 4.8.b - Legge 5 gennaio 1955, n. 5.
Modificazione degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:05/01/1955
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, numero 125, dopo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi"
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole: "dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le parole: "dal Ministero [...]


§ 4.8.b - Legge 5 gennaio 1955, n. 5. [1]

Modificazione degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(G.U. 24 gennaio 1955, n. 18).

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, numero 125, dopo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi".

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole: "dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le parole: "dal Ministero dell'industria e del commercio".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.