§ 4.7.13 - D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:02/08/2004
Numero:230


Sommario
Art. 1.  Modalità di impiego di sostanze alimentari
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Clausola di cedevolezza


§ 4.7.13 - D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

(G.U. 6 settembre 2004, n. 209)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, ed in particolare l'articolo 15;

Ritenuta la necessità di aggiornare l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modalità di impiego di sostanze alimentari

     1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è sostituito dal seguente:

«Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse.

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresì abrogati:

     a) all'articolo 4, il sesto comma;

     b) all'articolo 5, il terzo comma;

     c) all'articolo 6, il terzo comma;

     d) all'articolo 7, il secondo comma.

 

     Art. 3. Clausola di cedevolezza

     1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.