Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.7 bevande analcoliche |
Data: | 03/04/1961 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono [...] |
Art. 2. Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 4.7.3 – L. 3 aprile 1961, n. 286.
Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.
(G.U. 27 aprile 1961, n. 103).
Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento [1].
Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Comma così modificato dall'art. 8 del
[2] Comma così modificato dall'art. 8 del