§ 4.6.36 - Legge 13 agosto 1980, n. 465.
Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:13/08/1980
Numero:465


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'art. 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:
Art. 6.      L'art. 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:
Art. 8.      L'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Al terzo comma dell'art. 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
Art. 10.      All'art. 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
Art. 11.      Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore [...]
Art. 12.      I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento della entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti [...]
Art. 13.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente art. 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno [...]
Art. 14.      L'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.


§ 4.6.36 - Legge 13 agosto 1980, n. 465.

Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

     "Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

     Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

     Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo art. 3.

     Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

     "Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

     1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 60°;

     2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

     3) l'aggiunta di caramello;

     4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

     5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

     L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

     "Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

     E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

     E' tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

     E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

     L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

     "Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime.

     E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

     Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento nè interno nè esterno".

 

          Art. 5.

     All'art. 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

     "La denominazione "rum puro" è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale".

 

          Art. 6.

     L'art. 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'art. 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

     Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

     La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al "whisky" scozzese.

     La qualifica "irish" è riservata al "whisky" irlandese.

     La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey".

 

          Art. 7.

     Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:

     "Art. 9 bis. - Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'art. 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

     La denominazione "korn" o "corn" è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

     La denominazione di "sakè distillato” è riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

     Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello".

 

          Art. 8.

     L'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

     "Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero”.

 

          Art. 9.

     Al terzo comma dell'art. 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subìto l'invecchiamento minimo prescritto;".

 

          Art. 10.

     All'art. 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori".

 

          Art. 11.

     Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.

 

          Art. 12.

     I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento della entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purchè in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente art. 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Quelle di cui al quarto comma del successivo art. 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente art. 4, avranno applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 14.

     L'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.