§ 4.6.24 - D.L. 28 ottobre 1971, n. 858 .
Norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:28/10/1971
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce [...]
Art. 2.      Gli obbligati alle prestazioni viniche che, con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie, non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dalle norme comunitarie, [...]
Art. 3.      Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche, ammesso dalle norme comunitarie, nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce [...]
Art. 4.      Sono esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce i viticoltori isolati che producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, a condizione che tali sottoprodotti [...]
Art. 5.      Con la consegna alle distillerie, da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, dei sottoprodotti della vinificazione, si conferisce mandato alle distillerie medesime di provvedere alla [...]
Art. 6.      Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce di vino, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.
Art. 7.      L'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dell'alcool ad essa consegnato dalle distillerie non è soggetto all'imposta generale sull'entrata. [...]
Art. 8.      All'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 9.      Chiunque non osserva, entro i termini prestabiliti, l'obbligo della distillazione delle fecce di vino e delle vinacce è punito con l'ammenda di lire cinquemila per ogni quintale di prodotto o [...]
Art. 10.      E' abrogata ogni disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni, che risulti incompatibile con quelle di [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 4.6.24 - D.L. 28 ottobre 1971, n. 858 [1].

Norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

(G.U. 29 ottobre 1971, n. 275).

 

     Art. 1.

     Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ed a consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i quantitativi d'alcool ottenuti dalla distillazione.

     L'obbligo di far distillare le vinacce e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., l'alcool ottenutone sussiste altresì nei confronti di chi ha proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto che ha successivamente venduto, fermo rimanendo l'obbligo dell'acquirente del mosto di far distillare le relative fecce e di consegnare l'alcool ricavatone.

     Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei contratti di compravendita del mosto deve essere espressamente stabilito per quale percentuale di alcool l'obbligo di consegna è trasferito all'acquirente del mosto. Qualora tale clausola non risulti espressamente pattuita, l'obbligo della consegna incombe per intero al venditore del mosto.

     I termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi.

     Le definizioni dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli menzionati nella normativa concernente le prestazioni viniche sono date dal regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Gli obbligati alle prestazioni viniche che, con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie, non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dalle norme comunitarie, devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

 

          Art. 3.

     Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche, ammesso dalle norme comunitarie, nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore alla quantità di alcool per la quale sussiste l'obbligo della consegna all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

     L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino.

 

          Art. 4.

     Sono esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce i viticoltori isolati che producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, a condizione che tali sottoprodotti siano destinati agli usi consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     Con la consegna alle distillerie, da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, dei sottoprodotti della vinificazione, si conferisce mandato alle distillerie medesime di provvedere alla lavorazione delle materie prime, di consegnare l'alcool da esse ottenuto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e di riscuoterne il prezzo all'uopo stabilito dal competente organo delle Comunità europee.

     Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla applicazione del successivo art. 7. Lo stesso ricavo minimo deve essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga per produzione di acquavite o di enocianina [2].

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., rivende l'alcool ricevuto in consegna, determinandone il prezzo, le modalità e le condizioni di vendita.

 

          Art. 6.

     Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce di vino, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

     E' ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 [3].

 

          Art. 7.

     L'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dell'alcool ad essa consegnato dalle distillerie non è soggetto all'imposta generale sull'entrata. Egualmente non è soggetto alla predetta imposta l'alcool ceduto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., alle distillerie che lo hanno prodotto.

     Sul prezzo di acquisto corrisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è attribuita alle distillerie, stabilita dal Comitato dei prezzi in sede provinciale, una quota per spese di lavorazione ed, eventualmente, di trasporto, tenendo conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

     Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate, stabilisce la quota per spese di lavorazione di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive [4].

     Detta quota è assoggettata all'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 8.

     All'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti uno, due e tre del successivo articolo tre.

     Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classificazione ai fini fiscali".

 

          Art. 9.

     Chiunque non osserva, entro i termini prestabiliti, l'obbligo della distillazione delle fecce di vino e delle vinacce è punito con l'ammenda di lire cinquemila per ogni quintale di prodotto o frazione di esso non avviato alla distillazione.

     Chiunque, avendo ricevuto fecce di vino, vinacce o vino per la distillazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al precedente art. 1, non consegna l'alcool ottenutone, entro il termine previsto, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è punito con l'ammenda di lire centomila per ogni ettanidro, o sua frazione, di alcool non consegnato.

     Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 6 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

 

          Art. 10.

     E' abrogata ogni disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni, che risulti incompatibile con quelle di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico, L. 3 dicembre 1971, n. 1064. Abrogato dall'art. 47 della L. 20 febbraio 2006, n. 82.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.