| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche | 
| Data: | 20/12/1952 | 
| Numero: | 2384 | 
| Sommario | 
| Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la [...] | 
§ 4.6.1a - Legge 20 dicembre 1952, n. 2384.
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.
(G.U. 29 dicembre 1952, n. 300).
     E' convertito in legge il 
All'art. 1, comma primo, dopo le parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 5, il comma secondo è sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".