§ 4.5.22 - D.M. 22 febbraio 2005, n. 46.
Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici
Data:22/02/2005
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti la pubblicità e la vendita degli alimenti per lattanti


§ 4.5.22 - D.M. 22 febbraio 2005, n. 46.

Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500.

(G.U. 5 aprile 2005, n. 78)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle direttive della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, e 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 concernente «Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE»;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune disposizioni più restrittive, concernenti la pubblicità degli alimenti per lattanti, in particolare utilizzando la facoltà, espressamente attribuita agli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991, di limitare o vietare la pubblicità degli alimenti per lattanti;

Ritenuta altresì la necessità di dare la massima divulgazione dei listini dei prezzi degli alimenti per lattanti consigliati dalle ditte produttrici, e di quello che, effettivamente, il consumatore dovrà pagare, in attuazione di quanto dispone l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2005;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Disposizioni concernenti la pubblicità e la vendita degli alimenti per lattanti

     1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Pubblicità alimenti per lattanti). - 1. E' fatto divieto:

a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonchè attraverso il materiale informativo e didattico;

b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;

c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;

d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche - fatta eccezione per i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute - finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto;

e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera.

3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del lattante.

4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:

a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita";

b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento materno;

c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;

d) contrastare ogni forma di pubblicità occulta e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno;

e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;

     b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Vendita alimenti per lattanti). - 1. Il listino dei prezzi delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attività produttive.».