§ 4.3.2D - Legge 13 agosto 1980, n. 461.
Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:13/08/1980
Numero:461


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:


§ 4.3.2D - Legge 13 agosto 1980, n. 461.

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:

     "I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".