| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale | 
| Data: | 13/08/1980 | 
| Numero: | 461 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente: | 
§ 4.3.2D - Legge 13 agosto 1980, n. 461.
Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.
(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)
     Il secondo comma dell'art. 3 della 
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".