| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale | 
| Data: | 31/05/1977 | 
| Numero: | 321 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati: | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | 
§ 4.3.2A - Legge 31 maggio 1977, n. 321.
Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini.
(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)
Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati:
     l'art. 8 della 
     l'art. 9 del 
     l'art. 2, comma secondo, e l'art. 10 della 
nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della