Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.2 alimenti di origine animale |
Data: | 12/10/1982 |
Numero: | 753 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti [...] |
Art. 2. Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge |
Art. 3. Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto |
Art. 4. Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee [...] |
Art. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le [...] |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni |
Art. 9. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 4.2.17 – L. 12 ottobre 1982, n. 753. [1]
Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.
(G.U. 19 ottobre 1982, n. 288).
Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.
Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua:
non più dello 0,1 per cento;
miele torchiato non più dello 0,5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0,6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di 40 milliequivalenti per kg;
7) indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastatico (scala di Schade):
a') non meno di 8;
a") miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a").
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.
Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario” [2].
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: Miscela di mieli extracomunitari" [3].
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: Miele extracomunitario'' [4].
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione [5].
(Omissis) [6].
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.
E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'art. 5 della
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'art. 1.
Le disposizioni cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'art. 6 della
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento [7].
Per "miele per pasticceria" e per "miele per l'industria" si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente art. 4, quarto comma, lettere a), b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente art. 2, secondo comma, punto 7, lettere a) e b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.
1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione "miele", per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo", il "miele con pezzi di favo", il "miele per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele di brughiera" devono essere designati come tali;
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita può essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
c) [9].
3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza il miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.
5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, nonchè le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 7 del
[2] Comma già sostituito dall'art. 51 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[6] Comma abrogato dall'art. 51 della
[7] Comma così modificato dall'art. 51 della
[8] Articolo modificato dalla
[9] Lettera abrogata dall'art. 52 della
[10] Articolo sostituito dall'art. 51 della