§ 4.1.b - Legge 6 aprile 1966, n. 207.
Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:06/04/1966
Numero:207


Sommario
Art. 1.      L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera d)
Art. 4.      All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi


§ 4.1.b - Legge 6 aprile 1966, n. 207. [1]

Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

(G.U. 22 aprile 1966, n. 98).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     “Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi".

 

          Art. 2.

     All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

     “Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere addizionate di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza".

 

          Art. 3.

     All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera d):

     "da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37".

 

          Art. 4.

     All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.