| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti | 
| Data: | 15/02/1956 | 
| Numero: | 46 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, è sostituito dal seguente: | 
§ 4.1.2 - Legge 15 febbraio 1956, n. 46. [1]
Elevazione del limite massimo di solfati nei vini.
(G.U. 24 febbraio 1956, n. 46).
     L'art. 2 del regio 
"La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di grammi 2,50 per litro".
[1] Abrogata dall'art. 24 del