| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 48. Giochi e concorsi | 
| Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi | 
| Data: | 13/03/1958 | 
| Numero: | 210 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 3 della legge 24 marzo 1912, n. 315, è sostituito dal seguente | 
§ 48.1.1b - Legge 13 marzo 1958, n. 210. [1]
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
(G.U. 28 marzo 1958, n. 76).
     L'art. 3 della 
"I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere gli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, dal ripartire fra le società e gli enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
[1] Abrogata dall'art. 1 del