§ 46.11.65 - D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352.
Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:28/07/1999
Numero:352


Sommario
Art. 1.  Composizione Ufficio nazionale
Art. 2.  Attribuzioni degli uffici
Art. 3.  Sedi regionali
Art. 4.  Adempimenti del Ministero della difesa
Art. 5.  Collaborazione del Ministero della difesa
Art. 6.  Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale
Art. 7.  Disposizioni per la gestione delle spese
Art. 8.  Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano


§ 46.11.65 - D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352.

Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230

(G.U. 14 ottobre 1999, n. 242)

 

     Art. 1. Composizione Ufficio nazionale [1]

[     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

     b) per "Ufficio nazionale", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge;

     c) per "direttore generale", il direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge.

     2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una segreteria particolare alle sue dirette dipendenze.

     3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso. L'ufficio del servizio civile è struttura di livello dirigenziale generale ed è diretto da un dirigente generale ed articolato in servizi di livello dirigenziale. L'ufficio di segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro personale dirigente e sono articolati in servizi di livello dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre strutture ubicate a livello regionale.

     4. Con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i principi e gli obiettivi delle convenzioni e degli accordi previsti dall'articolo 8 della legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi dell'Ufficio nazionale, nonché i parametri di valutazione delle attività e gli altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta dall'Ufficio nazionale.]

 

          Art. 2. Attribuzioni degli uffici [2]

[     1. L'ufficio di segreteria generale cura: la programmazione del servizio civile; la predisposizione delle forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta e la predisposizione dei piani di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), della legge; la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il servizio civile all'estero, l'elaborazione delle intese bilaterali previste all'articolo 9, comma 5, della legge, ed i rapporti con l'Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi in materia di servizio civile, i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponendo i protocolli d'intesa di cui all'articolo 8; le relazioni con il pubblico; la progettazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo permanente di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge; la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i rapporti con il Ministero della difesa per il coordinamento delle informazioni da fornire ai giovani chiamati alla leva, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; l'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori in servizio; i rapporti con le prefetture nei casi previsti all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge; l'attuazione del programma delle verifiche a campione e di quelle periodiche sugli enti con più di 100 obiettori. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

     2. L'ufficio del servizio civile cura: l'organizzazione e la gestione della chiamata in servizio degli obiettori e dell'impiego tramite assegnazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati; la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza e dell'elenco degli obiettori di coscienza soggetti a richiamo; l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, al servizio civile degli obiettori che ne facciano richiesta ed il relativo accertamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 1° dell'articolo 9 della legge, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 della legge; la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge e la definizione dei progetti di impiego; la gestione dell'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge; la programmazione delle attività di formazione degli obiettori e aggiornamento dei responsabili degli enti e delle organizzazioni. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

     3. L'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso cura: gli adempimenti amministrativi e contabili di cui all'articolo 7; la gestione del personale in servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche; la predisposizione dei provvedimenti previsti dal regolamento generale di disciplina di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge; l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 1, della legge; la gestione della dotazione di attrezzature informatiche ed elettroniche e dei programmi a disposizione dell'ufficio e delle sedi regionali; l'attivazione delle procedure per la sicurezza delle informazioni e degli archivi informatici e per la certificazione della firma elettronica. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

     4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, alla articolazione degli uffici in servizi, e alla relativa dotazione organica.]

 

          Art. 3. Sedi regionali

     1. Le sedi regionali curano:

     a) i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all'articolo 8;

     b) l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio;

     c) il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale;

     d) la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico;

     e) la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati;

     f) le attività, indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico;

     g) ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.

 

          Art. 4. Adempimenti del Ministero della difesa

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio provvede a trasmettere all'Ufficio nazionale:

     a) le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la documentazione afferente l'impiego degli obiettori di coscienza, i criteri di assegnazione degli stessi agli enti convenzionati, le informative concernenti la funzionalità degli stessi enti;

     c) copia dei programmi informatici predisposti per l'ammissione al servizio civile, per la verifica delle cause ostative, per la gestione del contingente, per la chiamata in servizio e per l'assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati;

     d) a decorrere dal 1° gennaio 2000, trasmette tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge, corredate della documentazione prevista e non ancora trasmesse nei termini di cui all'articolo 6.

     2. Alla data della assunzione da parte dell'Ufficio nazionale della responsabilità della gestione del contingente, della chiamata in servizio degli obiettori e della assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio - trasmette integralmente all'Ufficio nazionale la base dati relativa agli obiettori in servizio alla stessa data, alla loro assegnazione ed al loro stato di servizio.

 

          Art. 5. Collaborazione del Ministero della difesa

     1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale stipula uno o più protocolli d'intesa con il Ministero della difesa per la definizione delle misure e delle forme di collaborazione di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge e di ogni altra misura e forma di collaborazione utile ad affrontare e risolvere tempestivamente i problemi e i disagi per gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati derivanti dal trasferimento di competenze disposto dalla legge.

     2. Il personale militare richiamato dalla categoria dell'ausiliaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nel numero massimo di quindici unità, con funzioni di consulenza e assistenza per il conseguimento dei compiti previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge, è impiegato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della specifica normativa.

     3. I nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge potranno essere utilizzati per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a supporto della attività e dei compiti delle sedi regionali e del servizio ispettivo.

 

          Art. 6. Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale

     1. Fino al 31 dicembre 1999, i nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge ed in relazione ai quali il Ministro della difesa abbia adottato il provvedimento di accoglimento sono trasmessi all'Ufficio nazionale del servizio civile entro trenta giorni dalla determinazione, unitamente a tutta la documentazione concernente l'obiettore. Nello stesso termine è data comunicazione della mancata decisione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge, nonché dell'esito dei contenziosi instaurati dagli interessati ai sensi dello stesso articolo 5.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale convoca la conferenza dei servizi per la creazione dei collegamenti informatici per pervenire all'accertamento per via telematica dei dati relativi alle cause ostative all'acquisizione dello status di obiettore di coscienza di cui all'articolo 2, comma 1, della legge.

     3. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge, l'Ufficio nazionale provvede a definire le condizioni di prestazione dell'obbligo di leva degli obiettori di coscienza in piena coerenza con quanto disposto per i militari di leva; a tal fine il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio tiene costantemente aggiornato l'Ufficio nazionale delle determinazioni amministrative concernenti le modifiche delle condizioni di prestazione del servizio militare.

     4. Sulla base di apposite intese fra l'Ufficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane.

 

          Art. 7. Disposizioni per la gestione delle spese

     1. La gestione dei beni e l'attività negoziale dell'Ufficio nazionale sono svolte ai sensi della normativa vigente. I bisogni e le attività previsti dalla legge, nonché le esigenze di personale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge, alla cui organizzazione e gestione è preposto l'Ufficio nazionale, sono oggetto di programmazione annuale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge.

     2. Nell'ambito del programma annuale definito ai sensi del comma 1, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto, nonché l'approvazione degli schemi delle convenzioni sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei titolari degli uffici della sede centrale previsti dal presente regolamento, nell'ambito delle competenze loro attribuite. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni di servizio e con le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera l), della legge, sono disciplinate le convenzioni tipo, le modalità di tenuta delle scritture e dei conti, la documentazione dei mandati di pagamento, la gestione ed il funzionamento del cassiere e degli uffici periferici. Ai lavori, alle provviste ed ai servizi che, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere direttamente eseguiti in economia, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, ad eccezione degli articoli 11 e 12, con i limiti d'importo in esso previsti, elevati del 50%. Possono essere eseguiti in economia, entro limiti d'importo inferiori a 200.000 euro, le spese derivanti da rapporti negoziali relativi alle attività di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

     3. Con provvedimento del direttore generale può essere affidato ad un cassiere il servizio di cassa interno, il quale viene dotato di un fondo non superiore a 50.000 euro, per provvedere al pagamento delle spese minute; con altro provvedimento può essere affidata ai titolari delle sedi regionali organicamente previste dall'articolo 8, comma 1, della legge l'effettuazione di spese di limitato importo in relazione a specifiche esigenze. Il direttore generale è tenuto a presentare il rendiconto annuale della contabilità all'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. E' fatta separazione tra le spese aventi per oggetto le paghe, il controvalore viveri, la quota casermaggio, le spese di funzionamento, le spese in conto capitale.

 

          Art. 8. Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano

     1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge, l'Ufficio nazionale stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli d'intesa sulle materie di cui alla seguente tassativa elencazione:

     a) rapporti tra Ufficio nazionale e regioni relativamente ai compiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge;

     b) attività di formazione degli obiettori di coscienza e di aggiornamento dei responsabili degli enti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c) e f), della legge, definendo standard, modalità di erogazione, durata dei corsi, modalità di finanziamento con le risorse della formazione regionale, criteri di scelta delle strutture di formazione;

     c) forme e condizioni dell'avvalimento delle regioni, senza oneri per l'Ufficio nazionale, per l'acquisizione dei dati necessari alla verifica, da parte dell'Ufficio nazionale, della consistenza, delle modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, del rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), della legge, e dei progetti di impiego;

     d) individuazione e definizione delle modalità di scambio con la regione delle informazioni relative al servizio civile nel territorio di competenza;

     e) definizione dei procedimenti di accertamento medico e certificazione nei confronti del personale in servizio civile nella regione da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio di competenza;

     f) modalità di attuazione sul territorio regionale di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge.

     2. I protocolli di cui al comma 1 possono inoltre prevedere forme di collaborazione per la definizione di progetti speciali, iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, programmi specifici di interesse nell'ambito regionale, sperimentazione di nuovi servizi relativi allo sviluppo e alla qualificazione del servizio civile, che prevedano la partecipazione degli enti convenzionati e delle sedi periferiche, e per la definizione di modalità particolari di interscambio di informazioni tra l'Ufficio e le strutture predisposte dalla regione relative agli enti convenzionati e agli obiettori che hanno presentato domanda o svolgono il servizio civile in regione, che siano funzionali e necessarie allo sviluppo dei programmi e dei progetti oggetto dell'accordo tra Ufficio e regione.

     3. Il contenuto dei protocolli di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla eventuale normativa regionale in materia di servizio civile, tiene conto della presenza di strutture o iniziative regionali per la promozione del servizio civile, delle iniziative in corso in materia di servizi di informazione per il servizio civile, di erogazione di servizi agli enti e alle sedi periferiche e alle amministrazioni convenzionate e di servizi per lo sviluppo e la qualificazione del servizio civile, degli accordi e delle intese tra la regione e gli enti convenzionati operanti sul territorio di competenza, della disponibilità di risorse economiche regionali da destinare ad iniziative e servizi in materia di servizio civile e della disponibilità, sotto il profilo logistico, di strutture destinate ad ospitare servizi regionali per il servizio civile.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 31 luglio 2003.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 31 luglio 2003.