§ 46.11.62 - D.M. 1 febbraio 1999, n. 71.
Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:01/02/1999
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze, per i militari destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 100 [...]


§ 46.11.62 - D.M. 1 febbraio 1999, n. 71. [1]

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in servizio di leva nelle località di residenza

(G.U. 25 marzo 1999, n. 70)

 

     Art. 1.

     1. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze, per i militari destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla località di residenza sono stabilite speciali agevolazioni per favorirne il rientro periodico nella località di residenza, secondo le seguenti modalità:

     a) per i militari residenti oltre 100 e fino a 300 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia inferiore a 8 ore: due giorni aggiuntivi di licenza breve;

     b) per i militari residenti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e fino a 16 ore: quattro giorni aggiuntivi di licenza breve;

     c) per i militari residenti oltre 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio sia di oltre 16 ore: sei giorni aggiuntivi di licenza breve.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.