| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.11 servizio di leva | 
| Data: | 17/02/1992 | 
| Numero: | 190 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il n. 11) è aggiunto il seguente: | 
§ 46.11.48 - Legge 17 febbraio 1992, n. 190. [1]
Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.
(G.U. 3 marzo 1992, n. 52)
     1. Al primo comma dell'articolo 22 della 
"12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del