| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.11 servizio di leva | 
| Data: | 31/01/1992 | 
| Numero: | 64 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. 1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. 1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei [...] | 
| Art. 4. 1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e [...] | 
| Art. 5. 1. L'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 6. 1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, sono abrogati. | 
§ 46.11.47 - Legge 31 gennaio 1992, n. 64. [1]
Norme sugli organi del servizio della leva militare.
(G.U. 8 febbraio 1992, n. 32)
     1. L'art. 23 del 
"Art. 23. (Autorità che sopraintende alla leva).
1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari".
     1. L'art. 24 del 
"Art. 24. (Organi del servizio della leva).
1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.
2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari".
1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.
     2. La tabella "Allegato A" del 
     3. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'art. 9 della 
4. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio è assunto dal commissario più anziano nel ruolo, il quale è responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.
     5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella "Allegato B" al 
6. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.
7. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.
1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi di leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.
2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.
3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.
     1. L'art. 41 della 
"Art. 41.
1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
     1. Gli articoli 31 e 33 del 
2. E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Tabella (prevista dall'art. 3, comma 2)
Sede e competenza dei consigli di leva (per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica) [2]
| 
						 Numero d'ordine  | 
					
						 Sedi  | 
					
						 Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative  | 
				
| 
						 1  | 
					
						 Torino  | 
					
						 Torino, Aosta, Cuneo, Novara , Vercelli, Verbania e Biella  | 
				
| 
						 2  | 
					
						 Genova  | 
					
						 Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia  | 
				
| 
						 3  | 
					
						 Milano  | 
					
						 Milano , Pavia e Lodi  | 
				
| 
						 4  | 
					
						 Como  | 
					
						 Como, Sondrio , Varese e Lecco  | 
				
| 
						 5  | 
					
						 Brescia  | 
					
						 Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova  | 
				
| 
						 6  | 
					
						 Trento  | 
					
						 Trento e Bolzano  | 
				
| 
						 7  | 
					
						 Padova  | 
					
						 Padova, Venezia (area occidentale), Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno  | 
				
| 
						 8  | 
					
						 Verona  | 
					
						 Verona  | 
				
| 
						 9  | 
					
						 Udine  | 
					
						 Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale)  | 
				
| 
						 10  | 
					
						 Bologna  | 
					
						 Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna , Forlì e Rimini  | 
				
| 
						 11  | 
					
						 Firenze  | 
					
						 Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto  | 
				
| 
						 12  | 
					
						 Perugia  | 
					
						 Perugia, Terni e Viterbo  | 
				
| 
						 13  | 
					
						 Ancona  | 
					
						 Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno  | 
				
| 
						 14  | 
					
						 Roma (A e B) (*)  | 
					
						 Roma, Rieti, Latina e Frosinone  | 
				
| 
						 15  | 
					
						 Chieti  | 
					
						 Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara  | 
				
| 
						 16  | 
					
						 Napoli  | 
					
						 Napoli  | 
				
| 
						 17  | 
					
						 Salerno  | 
					
						 Salerno, Avellino e Potenza  | 
				
| 
						 18  | 
					
						 Caserta  | 
					
						 Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia  | 
				
| 
						 19  | 
					
						 Bari (A e B) (**)  | 
					
						 Bari, Foggia, Matera, Brindisi, Lecce e Taranto  | 
				
| 
						 20  | 
					
						 Catanzaro  | 
					
						 Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia  | 
				
| 
						 21  | 
					
						 Palermo  | 
					
						 Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta  | 
				
| 
						 22  | 
					
						 Catania  | 
					
						 Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa  | 
				
| 
						 23  | 
					
						 Cagliari  | 
					
						 Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano  | 
				
(*) Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.
(**) Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del 
[2]  Tabella già sostituita dall’art. 1 del