Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 10/07/1982 |
Numero: | 560 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 22 della convenzione. |
§ 46.11.34 - Legge 10 luglio 1982, n. 560.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980.
(G.U. 16 agosto 1982, n. 224, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmata a Bruxelles il 3 novembre 1980.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 22 della convenzione.
Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio
relativa al servizio militare dei doppi cittadini
3 novembre 1980
Art. 1.
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:
a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati come equivalenti dalla legislazione dello Stato ove questi servizi o prestazioni vengano adempiuti;
c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.
Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il doppio cittadino avesse la sua residenza abituale in ambedue gli Stati contraenti, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione per via diplomatica, di comune accordo, fondandosi sui seguenti principi:
1) il doppio cittadino sarà considerato avere la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui si trova il luogo di abitazione permanente suo e della propria famiglia;
2) se il conflitto di residenza abituale non può essere risolto in base al criterio di cui sopra tale residenza verrà stabilita in base alla maggior durata della residenza stessa nei 12 mesi che precedono la data in cui il doppio cittadino ha compiuto 18 anni di età.
Art. 2.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai cittadini di ciascuno dei due Stati che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ciascuno dei due Stati.
Art. 3.
1. Il doppio cittadino è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei confronti di uno solo degli Stati contraenti.
2. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti che non siano in possesso della doppia cittadinanza sono tenuti a soddisfare i propri obblighi militari nei confronti del solo Stato di cui posseggono la cittadinanza. Tuttavia, se essi hanno già soddisfatto i propri obblighi di servizio militare nei confronti di uno dei due Stati, alle condizioni previste dalla legge di tale Stato prima del mutamento di cittadinanza, saranno considerati come se avessero soddisfatto i medesimi obblighi nei confronti dell'altro Stato.
Queste disposizioni si applicano altresì ai cittadini di uno dei due Stati che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 4.
1. Il doppio cittadino sarà soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale ha la propria residenza abituale all'età di 18 anni. Tale residenza sarà accertata mediante la presentazione di una dichiarazione conforme all'allegato Modulo A, sottoscritta in triplice esemplare dinanzi all'Autorità competente dello Stato di detta residenza.
Un esemplare di tale dichiarazione sarà rimesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove il doppio cittadino non è tenuto a prestare il servizio militare.
2. Colui che divenga doppio cittadino dopo aver compiuto 18 anni di età e che a quel momento non abbia ancora soddisfatto gli obblighi del servizio militare nell'uno o nell'altro dei due Stati sarà tenuto a soddisfare tali obblighi in quello Stato ove aveva la residenza abituale al momento dell'acquisto della seconda cittadinanza.
Tale residenza abituale sarà attestata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 5.
Il doppio cittadino che all'età di 18 anni ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo ha la facoltà di scegliere quello degli Stati contraenti nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.
A tal fine egli sottoscriverà, al più presto, in triplice esemplare una dichiarazione conforme all'allegato Modulo B, dinanzi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove egli intende sottoporsi agli obblighi del servizio militare; tale Autorità trasmetterà questi documenti alle Autorità competenti dei due Stati.
Art. 6.
Il doppio cittadino ha la facoltà, prima della data prevista per la sua incorporazione, di sottoporsi agli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sotto forma di un arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva tale che, in base alla legislazione in vigore in tale Stato, valga come assolvimento del servizio militare.
Il suo arruolamento sarà attestato nei confronti dello Stato dove, in applicazione delle disposizioni dell'art. 4 della Convenzione, avrebbe dovuto normalmente soddisfare i propri obblighi del servizio militare, mediante la presentazione di un certificato conforme all'allegato Modulo C.
Art. 7.
Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici della presente Convenzione ed abbia ricevuto l'ordine di chiamata alle armi:
sia dall'Autorità competente dello Stato nel quale non è tenuto a prestare il servizio militare in base alle disposizioni dell'art. 4 della Convenzione,
sia, per quanto riguarda il doppio cittadino di cui all'art. 5 della Convenzione, dello Stato nel quale non intende prestare il servizio militare,
egli dovrà restituire alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha emanato il predetto ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento e, in ogni caso, prima della data prevista per la sua incorporazione. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione conforme, a seconda dei casi, al Modulo A o al Modulo B.
Art. 8.
Le Autorità che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorità giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine.
Art. 9.
1. Il doppio cittadino che avrà soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli obblighi del servizio militare ai quali egli è sottoposto dalla legislazione di uno dei due Stati, sarà considerato come aver soddisfatto gli stessi obblighi nei confronti dell'altro Stato.
2. Il doppio cittadino che ha acquisito la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dello Stato di cui già possedeva la cittadinanza, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato.
Art. 10.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 della presente Convenzione, il doppio cittadino che sarà stato esentato, dispensato o esonerato dal compimento degli obblighi del servizio militare nello Stato dove egli li deve assolvere conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, sarà considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato contraente.
Art. 11.
Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati, in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
Art. 12.
1. Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposto in questo Stato agli obblighi del militare in congedo che esso Stato prevede per i propri cittadini.
2. Tuttavia, chi abbia trasferito la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui non ha assolto gli obblighi del servizio militare di leva, sarà sottoposto agli obblighi del militare in congedo previsti da quest'ultimo Stato. Tale disposizione non è applicabile agli ufficiali di complemento posti nella riserva, i quali resteranno soggetti agli obblighi militari nello Stato dove hanno prestato servizio militare obbligatorio.
Art. 13.
1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare soltanto i doppi cittadini che hanno la residenza abituale sul proprio territorio e quelli che, avendo soddisfatto gli obblighi del servizio militare secondo la propria legislazione, risiedono in uno Stato terzo.
Tuttavia gli ufficiali di complemento posti nella riserva resteranno a disposizione dello Stato nelle cui Forze Armate hanno adempiuto agli obblighi del servizio militare, qualunque sia lo Stato ove abbiano stabilito la propria residenza.
2. Il doppio cittadino che abbia risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati sarà considerato in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
Art. 14.
Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sarà segnalato alle autorità competenti dell'altro Stato dalle autorità dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sarà escluso dai benefici della presente Convenzione.
Art. 15.
Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che gli siano state applicate.
Egli cessa per il futuro di beneficiare della Convenzione e sarà soggetto soltanto alla legislazione dello Stato di cui ha conservato la cittadinanza.
Art. 16.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la cittadinanza.
Art. 17.
1. I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere.
2. I documenti emessi in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, così come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla "apostille".
Art. 18.
Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la via diplomatica, per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.
Art. 19.
Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.
Art. 20.
Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sarà considerato come aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.
Art. 21.
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.
In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conserverà i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.
Art. 22.
La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Fatto a Brusselle, il 3 novembre 1980, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i testi in ciascuna di tali lingue facenti egualmente fede.
Protocollo
1. In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini firmata a Brusselle il 3 novembre 1980 qualora il doppio cittadino desideri tuttavia sottoporsi agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale non ha la residenza abituale, egli dovrà sottoscrivere, in triplice esemplare, una dichiarazione conforme al Modulo X annesso al presente Protocollo dinanzi all'Autorità competente dello Stato dove risiede. Un esemplare di tale dichiarazione è trasmesso alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altro Stato.
Le altre disposizioni della Convenzione saranno applicate al doppio cittadino che abbia effettuato la dichiarazione di cui sopra.
Tale dichiarazione è senza effetto se, in conseguenza di tale opzione, il doppio cittadino sia dispensato dal servizio militare per il solo fatto del luogo della sua residenza abituale.
2. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta entro i 6 mesi dal compimento del 18° anno di età o dalla data di acquisizione della seconda cittadinanza.
3. Il presente Protocollo costituisce parte integrante della sopra citata Convenzione ed è soggetto alle disposizioni di quest'ultima relative alla ratifica, alla denuncia e alla modifica dei moduli.
ALLEGATO
(Omissis)