Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 05/05/1976 |
Numero: | 401 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della convenzione stessa. |
§ 46.11.30 - Legge 5 maggio 1976, n. 401.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.
(G.U. 12 giugno 1976, n. 154, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della convenzione stessa.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini
10 settembre 1974
Art. 1.
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso:
a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.
Art. 2.
1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Parte sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.
2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato ove il doppio cittadino desidera soddisfare ai suoi obblighi prevede un servizio militare.
3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglie quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.
Art. 3.
1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età, o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'età di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua età, sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'età di 18 anni.
2. La facoltà di opzione prevista nel primo paragrafo dell'art. 2 della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.
3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica la facoltà di esercizio di tale scelta.
Art. 4.
1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali è sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.
2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui già possedeva la cittadinanza sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.
Art. 5.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione:
1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformità alle norme di cui agli articoli 2 e 3, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi.
2. Tuttavia, se si sarà valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'art. 2, egli potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.
Art. 6.
Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.
Art. 7.
Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
Art. 8.
I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 6, saranno sottoposti in questo Stato agli obblighi del militare in congedo, previsti per i propri cittadini.
Art. 9.
1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo.
2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
Art. 10.
I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.
Art. 11.
1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate.
2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
Art. 12.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.
Art. 13.
I doppi cittadini che anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione hanno soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.
Art. 14.
1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 2, i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati.
2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'art. 2 (1° capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di tale dichiarazione è trasmessa alle Autorità competenti dell'altro Stato.
3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 2 (3° capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo C allegato, è trasmessa alle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.
Art. 15.
1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo D allegato e lo rimettono agli interessati affinchè essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.
2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino più certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato.
3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorità consolari dell'altro Stato.
Art. 16.
Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.
Art. 17.
Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.
Art. 18.
Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione della presente Convenzione.
Art. 19.
La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei due Stati.
Art. 20.
1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia cesserà di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtù della Convenzione del 1953, avranno sottoscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i benefici di detta opzione.
Art. 21.
La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.
Art. 22.
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Parte.
Allegati
(Omissis)