§ 46.11.2a - Legge 8 novembre 1966, n. 1033.
Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:08/11/1966
Numero:1033


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali [...]
Art. 2.      L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con [...]
Art. 3.      Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo di rinvii e delle successive dispense dal servizio, i paesi contraenti, le [...]
Art. 4.      Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o [...]
Art. 5.      Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione
Art. 6.      Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237


§ 46.11.2a - Legge 8 novembre 1966, n. 1033. [1]

Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato Italiano.

(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308).

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.

 

          Art. 2.

     L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da oragnismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

 

          Art. 3.

     Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo di rinvii e delle successive dispense dal servizio, i paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente del Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

 

          Art. 4.

     Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni.

     Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio.

 

          Art. 5.

     Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

     Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro per la difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

 

          Art. 6.

     Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.


[1] Legge abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.