§ 46.11.22 - Legge 8 giugno 1966, n. 433.
Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:08/06/1966
Numero:433


Sommario
Art. 1.      I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati [...]
Art. 3.      I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense [...]
Art. 4.      Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della [...]
Art. 5.      Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 [...]


§ 46.11.22 - Legge 8 giugno 1966, n. 433. [1]

Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

(G.U. 25 giugno 1966, n. 155)

 

     Art. 1.

     I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

     I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

     Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

 

          Art. 3.

     I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

 

          Art. 4.

     Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

 

          Art. 5.

     Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.