Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 04/04/1957 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. unico. Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito [...] |
§ 46.11.1a - Legge 4 aprile 1957, n. 238. [1]
Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
(G.U. 27 aprile 1957, n. 108).
Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con
"3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova".
[1] Abrogata dall'art. 24 del