§ 46.11.11 - Legge 25 aprile 1957, n. 308.
Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:25/04/1957
Numero:308


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1956.


§ 46.11.11 - Legge 25 aprile 1957, n. 308. [1]

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

(G.U. 17 maggio 1957, n. 125)

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, può essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva [2].

     Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) è così modificata:

     b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1956.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 8 luglio 1961, n. 645 e l'art. 157 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.