§ 46.11.5 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:13/09/1946
Numero:303


Sommario
Art. 1.      La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, [...]
Art. 4.      Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 5.      La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.
Art. 6.      Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 46.11.5 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. [1]

Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

(G.U. 20 novembre 1946, n. 264)

 

     Art. 1.

     La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

     Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità [2] .

 

          Art. 2. [3]

     Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonché ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

 

          Art. 3.

     Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

 

          Art. 4.

     Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.

     Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni [4].

 

          Art. 6.

     Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1963, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione.

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 maggio 1984, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che i lavoratori "anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi".

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.