Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 15/11/2006 |
Numero: | 314 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto |
Art. 3. Alloggi non utilizzati |
Art. 4. Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio |
Art. 5. Sedi disagiate |
Art. 6. Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale |
Art. 7. Requisiti soggettivi e cause di esclusione |
Art. 8. Oneri |
Art. 9. Rilascio dell'alloggio |
Art. 10. Determinazione del canone di occupazione |
Art. 11. Comunicazioni agli uffici finanziari |
Art. 12. Unità abitative ad uso temporaneo |
Art. 13. Disciplina transitoria |
§ 46.10.95 - D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.
Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
(G.U. 14 febbraio 2007, n. 37)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della
Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visto l'articolo 18, comma 6, della
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorità:
a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;
b) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;
c) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;
d) al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1.
3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 2. Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto
1. Gli alloggi di servizio sono assegnati in concessione a titolo gratuito al personale con incarico di:
a) direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
b) comandante del reparto di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
c) provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, è disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'articolo 7.
3. All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessità, esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 3. Alloggi non utilizzati
1. I soggetti indicati dall'articolo 2 prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.
2. In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non può essere assegnato ad altro personale.
3. In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio può essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.
4. La concessione di cui al comma 3 non può superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed è disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Art. 4. Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio
1. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorità assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'articolo 5. La durata della concessione è correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento.
2. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attività fuori dalla sede di servizio, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico.
3. L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilità, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6.
4. La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non può superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, può essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non rinnovabile.
Art. 5. Sedi disagiate
1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 6. Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale
1. Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5 sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.
2. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalità per le assegnazioni.
3. L'Amministrazione penitenziaria assicura la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio delle seguenti informazioni:
a) numero delle unità immobiliari disponibili;
b) criteri per la loro assegnazione;
c) termini e modalità di presentazione della domanda;
d) titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.
4. L'Amministrazione penitenziaria valuta i seguenti titoli:
a) anzianità complessiva di servizio;
b) anzianità di sede;
c) composizione del nucleo familiare;
d) presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.
5. Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed è composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese.
6. La concessione ha durata non superiore ad otto anni.
7. Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione può essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.
Art. 7. Requisiti soggettivi e cause di esclusione
1. E' escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli articoli 2, comma 1, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.
Art. 8. Oneri
1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri:
a) spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;
b) spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
c) spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.
2. Sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese relative a:
a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari;
b) servizi per la prevenzione incendi;
c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immoblli ed agli impianti connessi;
e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.
3. Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.
Art. 9. Rilascio dell'alloggio
1. Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza.
2. Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione è effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procederà direttamente con le modalità di cui al comma 4.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale.
5. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.
6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'occupante decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) concessione dell'alloggio in uso a terzi;
c) sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione;
d) mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.
7. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 10. Determinazione del canone di occupazione
1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione è stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalità del presente articolo.
2. Il valore locativo è determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.
3. La superficie convenzionale è stabilita sommando:
a) la superficie abitabile dell'alloggio;
b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario.
4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, è detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.
5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato è determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della
7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base è determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.
8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:
a) [1,20 per la zona urbana del centro storico] [1];
b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;
c) 1,00 per la zona urbana periferica;
d) 0,90 per la zona agricola.
11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.
12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio è situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.
13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unità immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari [2].
14. Il canone di occupazione è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.
Art. 11. Comunicazioni agli uffici finanziari
1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10.
Art. 12. Unità abitative ad uso temporaneo
1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.
2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.
3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.
4. L'utilizzo di tali unità importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
5. La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative indicate ai commni 1 e 3 è di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.
Art. 13. Disciplina transitoria
1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.
2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 può essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:
a) permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, già, valutati al momento dell'assegnazione;
b) accertata impossibilità di reperire nell'immediato altra abitazione nella località di servizio;
c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente;
d) prossimità del collocamento a riposo;
e) previsto trasferimento ad altra sede.
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma inserito dall'art. 1 del