§ 46.10.75 - D.M. 1 febbraio 2000, n. 50.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:01/02/2000
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Concorso ad allievo agente.
Art. 2.  Concorso ad allievo vice ispettore.
Art. 3.  Elevazioni del limite di età.


§ 46.10.75 - D.M. 1 febbraio 2000, n. 50.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

(G.U. 10 marzo 2000, n. 58)

 

 

     Art. 1. Concorso ad allievo agente.

     1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

 

          Art. 2. Concorso ad allievo vice ispettore.

     1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

     2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, sono già appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, con una anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni computato alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista da ciascun bando di concorso.

 

          Art. 3. Elevazioni del limite di età.

     1. Ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento.