§ 46.10.60 - D.L. 17 maggio 1993, n. 145 .
Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:17/05/1993
Numero:145


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia [...]
Art. 2.      1. Gli agenti di cui all'art. 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.10.60 - D.L. 17 maggio 1993, n. 145 [1].

Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

(G.U. 18 maggio 1993, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

     2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

     3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

 

          Art. 2.

     1. Gli agenti di cui all'art. 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo [2].

     2. La rafferma di cui all'art. 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.

     3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il raffermato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

     4. [3].

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:

     a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 16 luglio 1993, n. 231.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma soppresso dalla legge di conversione.