Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 17/05/1993 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia [...] |
Art. 2. 1. Gli agenti di cui all'art. 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 46.10.60 - D.L. 17 maggio 1993, n. 145 [1].
Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
(G.U. 18 maggio 1993, n. 114)
1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla
2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38 della
4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.
1. Gli agenti di cui all'art. 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo [2].
2. La rafferma di cui all'art. 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il raffermato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.
4. [3].
1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.