§ 46.10.53 - D.L. 29 gennaio 1992, n. 36 .
Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:29/01/1992
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.  Giustizia minorile
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 46.10.53 - D.L. 29 gennaio 1992, n. 36 [1] .

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

(G.U. 30 gennaio 1992, n. 24)

 

 

     Art. 1. Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

     2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

     3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

     4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 2. Giustizia minorile

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministro per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 29 febbraio 1992, n. 213.