§ 46.10.22 - Legge 20 maggio 1960, n. 503.
Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:20/05/1960
Numero:503


Sommario
Art. 1.      L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in [...]
Art. 2.      La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958


§ 46.10.22 - Legge 20 maggio 1960, n. 503.

Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(G.U. 7 giugno 1960, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

 

          Art. 2.

     La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di età o di servizio o per infermità proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 68 L. 15.000.000

capitolo n. 71 L. 15.000.000

capitolo n. 72 L. 5.000.000

capitolo n. 73 L. 15.000.000.

     Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958.