| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia | 
| Data: | 29/07/1949 | 
| Numero: | 467 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente [...] | 
| Art. 2. La misura dell'indennità militare è ridotta | 
| Art. 3. Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli [...] | 
| Art. 4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti [...] | 
§ 46.10.7 - Legge 29 luglio 1949, n. 467.
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 5 agosto 1949, n. 178)
A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
| 
						 
  | 
					
						 Celibi  | 
					
						 Ammogliati  | 
				||
| 
						 Ufficiali:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Maggiore  | 
					
						 L.  | 
					
						 9.300  | 
					
						 L.  | 
					
						 12.400  | 
				
| 
						 Capitani  | 
					
						 "  | 
					
						 5.800  | 
					
						 "  | 
					
						 10.000  | 
				
| 
						 Tenenti e sottotenenti  | 
					
						 "  | 
					
						 5.300  | 
					
						 "  | 
					
						 9.250  | 
				
| 
						 Sottufficiali:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Marescialli maggiori  | 
					
						 "  | 
					
						 4.600  | 
					
						 "  | 
					
						 8.050  | 
				
| 
						 Marescialli capi  | 
					
						 "  | 
					
						 4.400  | 
					
						 "  | 
					
						 7.700  | 
				
| 
						 Marescialli ordinari  | 
					
						 "  | 
					
						 4.300  | 
					
						 "  | 
					
						 7.500  | 
				
| 
						 Brigadieri  | 
					
						 "  | 
					
						 2.350  | 
					
						 "  | 
					
						 3.900  | 
				
| 
						 Vice-brigadieri  | 
					
						 "  | 
					
						 2.200  | 
					
						 "  | 
					
						 3.650  | 
				
L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.
La misura dell'indennità militare è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
     Le disposizioni del 
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.