§ 46.9.143 - D.P.R. 21 luglio 1989, n. 299.
Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:21/07/1989
Numero:299


Sommario
Art. 1.  Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
Art. 2.  Bandi di concorso.
Art. 3.  Domande di partecipazione al concorso.
Art. 4.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.
Art. 5.  Riserva di posti e preferenze.
Art. 6.  Visite mediche.
Art. 7.  Commissioni giudicatrici.
Art. 8.  Categorie di titoli valutabili.
Art. 9.  Criteri di valutazione dei titoli.
Art. 10.  Prove d'esame per operatore tecnico.
Art. 11.  Prove d'esame per vice revisore tecnico.
Art. 12.  Prove d'esame per vice perito tecnico.
Art. 13.  Sedi di espletamento delle prove.
Art. 14.  Concorsi con più prove scritte.
Art. 15.  Durata delle prove d'esame.
Art. 16.  Rinvio.


§ 46.9.143 - D.P.R. 21 luglio 1989, n. 299.

Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(G.U. 31 agosto 1989, n. 203)

 

 

     Art. 1. Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

     1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

     2. I concorsi sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

     3. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno ed i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 2. Bandi di concorso.

     1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica indica:

     a) il numero dei posti messi a concorso ed eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; per le qualifiche iniziali dei ruoli dei revisori e dei periti, il bando indica la ripartizione dei posti tra i vari settori tecnico-scientifici;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) i documenti prescritti;

     d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);

     e) il programma delle prove di esame;

     f) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile.

     2. La sede o le sedi nelle quali hanno luogo le prove scritte e la prova a carattere professionale, nonchè il diario delle prove d'esame sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

          Art. 3. Domande di partecipazione al concorso.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) il cognome ed il nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova se prevista dal bando di concorso;

     h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     i) l'eventuale esistenza di titoli che legittimino l'elevazione del limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso o che consentano di prescindere da tale limite;

     l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

     4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

     6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

     7. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

     8. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

     9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

 

          Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.

     1. I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

     2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o più dei requisiti prescritti ed indicati nel bando risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

 

          Art. 5. Riserva di posti e preferenze.

     1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

     2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

     3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

     4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

     5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     6. I posti riservati che non venissero ricoperti per la mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

     7. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nelle altre disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 6. Visite mediche.

     1. I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.

     2. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

     3. La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 7. Commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.

     2. Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale.

     3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere.

     4. Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

     6. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformità alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente.

 

          Art. 8. Categorie di titoli valutabili.

     1. I titoli ammessi a valutazione nei concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei periti tecnici si suddividono nelle seguenti categorie:

     a) titoli di cultura;

     b) titoli professionali;

     c) titoli vari.

     2. Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi scolastici e quelli professionali, gli attestati di frequenza a corsi d'arte o mestieri ovvero a corsi professionali o di specializzazione purchè rilasciati da un istituto statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato; si intendono per titoli professionali quelli attinenti allo svolgimento di attività lavorativa o professionale.

     3. Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, pur costituendo elementi di merito non rientrano nelle altre categorie.

 

          Art. 9. Criteri di valutazione dei titoli.

     1. Il punteggio massimo attribuibile alla categoria titoli di cultura è dieci, alla categoria titoli professionali è quindici e alla categoria titoli vari è cinque.

     2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.

 

          Art. 10. Prove d'esame per operatore tecnico.

     1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

     2. La prova scritta consiste in un tema di cultura generale. Il colloquio, svolto ad un livello adeguato al grado di cultura richiesto ai candidati, verte sulle seguenti materie:

     a) storia d'Italia dal 1815 al 1948;

     b) educazione civica;

     c) geografia fisica e politica d'Italia;

     d) aritmetica e geometria;

     e) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

     3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

     4. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e nei titoli.

 

          Art. 11. Prove d'esame per vice revisore tecnico.

     1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo vice revisore tecnico sono costituite da una prova scritta e da una prova a carattere professionale integrata da un colloquio.

     2. La prova scritta è costituita da un tema di cultura generale.

     3. La prova professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale il candidato concorre.

     4. Il colloquio integrativo della prova a carattere professionale verte sulle seguenti materie:

     a) nozioni teoriche relative al settore tecnico nel quale si è svolta la prova professionale;

     b) storia d'Italia dal 1815 al 1948;

     c) educazione civica;

     d) geografia fisica e politica d'Italia;

     e) aritmetica e geometria;

     f) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

     5. Alla prova professionale ed al colloquio integrativo sono ammessi i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

     6. I candidati che nella prova professionale integrata dal colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova professionale integrata dal colloquio.

 

          Art. 12. Prove d'esame per vice perito tecnico.

     1. Le prove d'esame del concorso per la nomina a vice perito tecnico sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

     2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico attinente alla specializzazione richiesta dal concorso.

     3. La seconda prova scritta, anch'essa attinente alla specializzazione, è di carattere prevalentemente pratico ed è intesa ad accertare la capacità ad assolvere i compiti previsti dal profilo professionale.

     4. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

     a) elementi di diritto pubblico;

     b) elementi di diritto penale;

     c) norme sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato;

     d) prova facoltativa di una lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco.

     5. La prova facoltativa, per la quale il punteggio massimo da attribuire è nove, tende ad accertare la capacità del candidato a tradurre un testo di natura tecnica attinente alla propria competenza professionale.

     6. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova.

     7. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.

 

          Art. 13. Sedi di espletamento delle prove.

     1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può avere luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.

     2. Per lo svolgimento delle prove a carattere professionale, l'amministrazione può avvalersi di istituti, officine e laboratori pubblici o privati, stipulando eventualmente apposite convenzioni.

 

          Art. 14. Concorsi con più prove scritte.

     1. Nei concorsi per i quali è previsto l'espletamento di più prove scritte, fermo restando il principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene assegnato in ciascun giorno lo stesso numero, da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

     2. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.

     3. Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza, alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti.

     4. Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta, la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.

 

          Art. 15. Durata delle prove d'esame.

     1. La durata delle prove scritte è di sei ore.

     2. La durata delle prove a carattere professionale consistente in un esperimento pratico è stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalla commissione esaminatrice del concorso.

 

          Art. 16. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e le disposizioni di carattere generale vigenti in materia di concorsi delle amministrazioni dello Stato.