§ 46.9.97 - Legge 11 giugno 1974, n. 253.
Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:11/06/1974
Numero:253


Sommario
Art. 1.      Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in [...]
Art. 2.      Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5000 unità e sono stabiliti in conformità alla [...]
Art. 3.      I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 5 anni. Di essi 1250 saranno conferiti nel 1974, 750 nel 1975 e i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1000 [...]
Art. 4.      Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo. Fino al 31 dicembre 1978 i candidati muniti di [...]
Art. 5.      Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà [...]
Art. 6.      La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica [...]
Art. 7.      All'onere di L. 2.349.912.719, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede, quanto a L. 671.412.719 a carico del capitolo 3523 [...]


§ 46.9.97 - Legge 11 giugno 1974, n. 253. [1]

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 8 luglio 1974, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 3.

     I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 5 anni. Di essi 1250 saranno conferiti nel 1974, 750 nel 1975 e i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1000 unità per anno.

 

          Art. 4.

     Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo. Fino al 31 dicembre 1978 i candidati muniti di diploma di licenza elementare, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età, possono essere arruolati.

     In tal caso prima di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione gli allievi dovranno frequentare un corso propedeutico di sei mesi organizzato dal Ministero dell'interno d'intesa con le autorità scolastiche competenti.

 

          Art. 5.

     Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità e alla capacità di iniziativa individuale.

     Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro per l'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Il Ministro per l'interno presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti.

 

          Art. 6.

     La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 7.

     All'onere di L. 2.349.912.719, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede, quanto a L. 671.412.719 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, e, quanto a L. 1.678.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Organico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

Marescialli di 1ª classe [1]

3.200

Marescialli di 2ª classe

3.300

Marescialli di 3ª classe

3.500

Brigadieri e vicebrigadieri

9.325

Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie

64.125

Totale

83.450

[1] Nell'organico dei marescialli di 1ª classe compreso il ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.