Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 06/12/1971 |
Numero: | 1056 |
Sommario |
Art. 1. Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) [...] |
Art. 2. In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli [...] |
Art. 3. La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata [...] |
Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis) |
§ 46.9.94 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1056.
Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)
Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla
In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata
Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.
La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata
L'ultimo comma dell'art. 2 della