§ 46.9.86 - Legge 2 aprile 1968, n. 408.
Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:02/04/1968
Numero:408


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui [...]
Art. 2.      I vice-brigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale [...]
Art. 3.      Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 possono conseguire la promozione ad appuntato [...]
Art. 4.      Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza [...]
Art. 5.      Gli ufficiali di cui all'art. 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado
Art. 6.      Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo [...]
Art. 8.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel [...]
Art. 9.      Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera [...]
Art. 10.      L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 viene effettuata per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione
Art. 11.      Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti [...]
Art. 12.      Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, [...]
Art. 13.      Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57
Art. 14.      Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore [...]
Art. 15.      Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del [...]


§ 46.9.86 - Legge 2 aprile 1968, n. 408. [1]

Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni.

(G.U. 17 aprile 1968, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

     Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito l'avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

 

          Art. 2.

     I vice-brigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

 

          Art. 3.

     Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

     I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vice-brigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali.

     Il conseguimento della nomina a vice-brigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

     Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali di cui all'art. 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

 

          Art. 6.

     Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956.

     Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

     La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

     Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

 

          Art. 8.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento:

     i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

     i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di età nel grado entro il 31 dicembre 1973.

     Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario.

     Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.

 

          Art. 9.

     Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione.

     Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 viene effettuata per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione.

     In caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

     A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

     Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

 

          Art. 11.

     Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12.

     Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono iscritti:

     a) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

     b) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

     La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente art. 10.

     Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera a), nel numero delle promozioni previste dal precedente art. 6 sono computate quelle eventualmente già conseguite ai sensi dell'art. 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se più favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo.

     In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

     Il personale di cui al primo comma, lettera b), è iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera a).

 

          Art. 13.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57.

 

          Art. 14.

     Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, art. 5, lettera a), ed art. 6, lettera a), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106.

 

          Art. 15.

     Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche:

     tabella n. 1 - alla colonna n. 3 del quadro I - ruolo ordinario - in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole "superare il corso valutativo";

     tabella n. 2 - alla colonna n. 1 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20";

     tabella n. 2 - alla colonna n. 5 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole "1/9 dell'organico del grado".

     All'art. 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.