§ 46.9.48 - Legge 11 marzo 1955, n. 85.
Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:11/03/1955
Numero:85


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del
Art. 2.      Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto [...]
Art. 3.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione [...]


§ 46.9.48 - Legge 11 marzo 1955, n. 85. [1]

Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 23 marzo 1955, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del:

     60° anno di età, se marescialli;

     58° anno di età, se brigadieri o vicebrigadieri;

     56° anno di età, se guardie scelte o guardie.

 

          Art. 2.

     Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'art. 1, purchè:

     ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

     siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

     ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

     I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.